Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. Lo Stato riconosce e tutela la vita umana fin dal suo inizio, cioè dal momento del concepimento; protegge e promuove la maternità come valore ed evento di grande rilevanza personale e sociale.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, attuano tutte le iniziative e gli interventi necessari per assistere la donna in attesa di un figlio, onde rimuovere le difficoltà, anche di ordine economico, che possono turbare il decorso della gravidanza.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, garantiscono alla donna dopo il parto e al neonato gli aiuti che si rendono necessari per superare le difficoltà, anche di ordine economico, in qualunque modo dipendenti dalla nascita.